Condizioni d’asta ad Amburgo
Ketterer Kunst GmbH Amburgo
1. Nozioni generali
1.1 Ketterer Kunst GmbH, con sede ad Amburgo (in seguito: “casa d’aste”), vende all’asta di norma come commissionaria in nome proprio e per conto dei depositanti (in seguito: “committenti”), che non vengono nominati. Gli oggetti di proprietà della casa d’aste (merci proprie) vengono venduti all’asta in nome e per conto proprio. Le presenti Condizioni d’asta valgono anche per la vendita all’asta di queste merci proprie; in particolare va pagata anche in questo caso la provvigione (punto 5 sottostante). 1.2 La vendita all’asta viene fatta da una persona fisica in possesso di un’autorizzazione a vendere all’asta; spetta alla casa d’aste stabilire questa persona. La casa d’aste o il banditore ha il diritto di nominare rappresentanti adatti ai sensi del § 47 del codice tedesco delle attività artigianali, commerciali e industriali (Gewerbeordnung, GewO), che eseguono la vendita all’asta. Diritti derivanti dalla vendita all’asta e ad essa relativi sussistono solo verso la casa d’aste. 1.3 La casa d'aste si riserva di unire o separare numeri di catalogo, di ritirarli o di metterli all’asta in un ordine diverso da quello previsto nel catalogo. 1.4 Tutti gli oggetti messi all’asta possono essere esaminati presso la casa d’aste prima dell’asta. Questo vale anche per le aste in cui l’offerente può fare offerte anche via Internet (cosiddette aste dal vivo). Luogo e ora vanno tratti dal rispettivo annuncio nella presentazione su Internet della casa d’aste. Se l’offerente (in particolare in un’asta dal vivo) non può (più) esaminare gli oggetti, per esempio perché l’asta è già iniziata, con la presentazione di un’offerta rinuncia al suo diritto di prenderne visione. 1.5 Ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro (GwG) la casa d’aste ha l’obbligo di identificare allo scopo dell’esecuzione dell’incarico l’acquirente o la persona interessata a un acquisto (quindi già nella fase d’avviamento), nonché eventualmente un rappresentante di quella persona e l’“avente diritto economico” ai sensi del § 3 GwG, e inoltre di registrare e conservare le indicazioni ricevute e le informazioni acquisite. Il suddetto acquirente, ovvero la persona interessata all’acquisto o il suo rappresentante, ha l’obbligo di collaborare al riguardo, in particolare l’obbligo di presentare i documenti di legittimazione necessari, e precisamente un passaporto, una carta d’identità o un documento sostitutivo tedesco o ammesso o riconosciuto in base a disposizioni di diritto estero. La casa d’aste ha il diritto di farne una copia nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. Nel caso di persone giuridiche o società di persone va richiesta la visura camerale del registro delle imprese o delle cooperative o un estratto di un registro o elenco ufficiale paragonabile. L’acquirente o la persona interessata all’acquisto assicura che i documenti di legittimazione sono autentici, le informazioni da lui date a questo scopo sono vere e lui o chi viene rappresentato da lui è l’“avente diritto economico” ai sensi del § 3 GwG.
2. Chiamata/ svolgimento dell'asta/ aggiudicazione
2.1 La chiamata avviene di norma a due terzi della stima, a meno che non ci siano già offerte scritte più alte o che la casa d’aste abbia concordato con il committente un prezzo minimo d’aggiudicazione (limite) superiore a due terzi della stima. L’incremento delle offerte avviene a discrezione della casa d’aste e generalmente è del 10% del primo prezzo. 2.2 La casa d’aste può rifiutare un’offerta d’acquisto; questo vale in particolare se un offerente che la casa d’aste non conosce o con cui non ha ancora rapporti commerciali non ha prestato una garanzia entro l’inizio dell’asta. Anche in caso di prestazione di garanzia non sussiste però un diritto all’accettazione di un’offerta. 2.3 Se un offerente vuole fare offerte a nome di un terzo, deve comunicarlo prima dell’inizio dell’asta, indicando nome e indirizzo del rappresentato e presentando una procura scritta del rappresentante. In caso di partecipazione come offerente al telefono o in un’asta dal vivo (v. definizione al punto 1.4), una rappresentanza è possibile solo se la procura del rappresentante arriva in forma scritta alla casa d’aste almeno 24 ore prima dell’inizio dell’asta (prima chiamata). In caso contrario il rappresentante è responsabile verso la casa d’aste per la sua offerta come se l’avesse fatta a nome proprio, a scelta della casa d’aste mediante adempimento o risarcimento dei danni. 2.4 Oltre che in caso di rifiuto della casa d’aste, un’offerta scade se l’asta viene chiusa senza aggiudicazione o la casa d’aste rimette all’asta l’oggetto; un’offerta non scade nel caso di un’offerta successiva più alta, ma inefficace. 2.5 Per le offerte scritte vale in aggiunta che queste offerte devono essere pervenute entro e non oltre il giorno dell’asta e devono indicare l’oggetto con il suo numero di catalogo e il prezzo offerto, inteso come somma dell’aggiudicazione senza provvigione e imposta sul valore aggiunto; dubbi o imprecisioni sono a carico dell’offerente. Se la denominazione dell’oggetto venduto all’asta non corrisponde al numero di catalogo indicato, per il contenuto dell’offerta è determinante il numero di catalogo. La casa d’aste non è obbligata a mettere l’offerente a conoscenza del fatto che la sua offerta non è stata presa in considerazione. La casa d’aste farà ricorso a ciascuna offerta solo per l’importo necessario per superare le altre offerte. 2.6 L’aggiudicazione viene data quando dopo tre richiami di un’offerta non viene fatta nessuna offerta più alta. Fatta salva la possibilità di rifiutare l’aggiudicazione, la casa d’aste può aggiudicare con riserva; questo vale in particolare quando non è stato raggiunto il prezzo minimo d’aggiudicazione indicato dal committente. In questo caso l’offerta scade quando sono trascorse 4 settimane dal giorno dell’aggiudicazione, a meno che la casa d’aste non abbia comunicato all’offerente entro questo termine l’accettazione incondizionata dell’offerta. 2.7 Se più offerenti fanno offerte dello stesso importo, la casa d’aste potrà dare l’aggiudicazione a un offerente a sua discrezione o decidere mediante sorteggio. Se la casa d’aste non ha visto un’offerta più alta o sussiste comunque un dubbio sull’aggiudicazione, fino alla fine dell’asta può ripetere l’aggiudicazione a favore di un determinato offerente o rimettere all’asta l’oggetto; in questi casi una precedente aggiudicazione è inefficace. 2.8 L’aggiudicazione obbliga all’accettazione e al pagamento.
3. Condizioni particolari per le offerte scritte, gli offerenti al telefono, le offerte in forma di testo e via Internet, la partecipazione ad aste dal vivo e la vendita dell’invenduto
3.1 La casa d’aste si sforzerà di tenere conto di offerte scritte, in forma di testo, via Internet o per telefono pervenute solo il giorno dell’asta, se l’offerente non è presente all’asta. L’offerente non può però far derivare nessun diritto se la casa d’aste per qualunque motivo non tiene più in considerazione queste offerte nell’asta. 3.2 Tutte le offerte in assenza secondo il punto precedente, anche 24 ore prima dell’inizio dell’asta, verranno trattate di norma sul piano giuridico come le offerte dalla sala d’asta. La casa d’aste non se ne assume però nessuna responsabilità. 3.3 Di norma non è possibile sviluppare e gestire il software e l’hardware completamente senza difetti allo stato generale della tecnica. Allo stesso modo non è possibile escludere al 100% malfunzionamenti e peggioramenti nelle comunicazioni via Internet e per telefono. Di conseguenza la casa d’aste non può assumere nessuna responsabilità e garanzia della disponibilità e dell’uso continuo e senza inconvenienti del sito web, del collegamento telefonico e via Internet, a condizione che non sia lei stessa responsabile del malfunzionamento. È determinante la misura della responsabilità secondo il punto 10 delle presenti condizioni. Pertanto la casa d’aste non assume a queste condizioni nessuna responsabilità per il fatto che eventualmente, a causa del malfunzionamento suesposto, non sia stato possibile fare delle offerte d’acquisto, che senza malfunzionamento avrebbero portato alla stipulazione di un contratto, le offerte siano solo incomplete o in ritardo. Conformemente a quanto sopra la casa d’aste non si assume nessuna spesa dell’offerente derivante da questo malfunzionamento. Durante l’asta la casa d’aste farà gli sforzi sostenibili per raggiungere gli offerenti al telefono al numero che le è stato indicato e quindi per dargli la possibilità di fare offerte per telefono. La casa d’aste non sarà però responsabile se non raggiunge l’offerente al telefono al numero che le è stato indicato o si verifica un malfunzionamento nel collegamento. 3.4 Si fa notare esplicitamente che le telefonate durante l’asta con l’offerente al telefono potranno essere registrate a scopi di prova e documentazione e potranno essere utilizzate esclusivamente per la gestione dell’incarico o la ricezione di offerte, anche se non portano al conferimento dell’incarico. Qualora l’offerente al telefono non sia d’accordo, dovrà farlo presente al collaboratore o alla collaboratrice al più tardi all’inizio della telefonata. L’offerente al telefono verrà inoltre informato tempestivamente su queste modalità elencate al punto 3.4; questo avverrà in forma scritta o di testo prima dello svolgimento dell’asta e anche all’inizio della telefonata. 3.5 In caso di impiego di un convertitore di valute (p. es. in un’asta dal vivo) non viene assunta nessuna responsabilità per l’esattezza della conversione valutaria. In caso di dubbio è sempre determinante il rispettivo prezzo dell’offerta in EURO. 3.6 L’offerente in un’asta dal vivo ha l’obbligo di tenere segreti tutti i dati d’accesso al suo conto utente e di proteggerli in misura sufficiente dall’accesso da parte di terzi. Sono terzi tutte le persone a eccezione dello stesso offerente. La casa d’aste andrà informata senza indugio qualora l’offerente sia venuto a conoscenza del fatto che terzi hanno abusato dei dati d’accesso dell’offerente. L’offerente è responsabile per tutte le attività fatte da terzi con l’uso del suo conto utente, come se le avesse fatte lui stesso. 3.7 Sono possibili offerte dopo l’asta, la cosiddetta vendita dell’invenduto. Nella misura in cui il depositante l’ha convenuto con la casa d’aste, sono considerate offerte per la stipulazione di un contratto d’acquisto per la vendita dell’invenduto. Un contratto viene perfezionato solo se la casa d’aste accetta questa offerta. Le disposizioni delle presenti Condizioni d’asta valgono per analogia, nella misura in cui non si tratta esclusivamente di condizioni relative allo svolgimento specifico nel corso di un’asta.
4. Passaggio del rischio / spese di consegna e spedizione
4.1 Con l’aggiudicazione il rischio e gli oneri passano all’acquirente, in particolare il rischio del perimento casuale e del peggioramento casuale dell’oggetto dell’asta. 4.2 I costi di consegna, accettazione e spedizione in un luogo diverso dal luogo d’adempimento sono a carico dell’acquirente, mentre la casa d’aste stabilisce a sua discrezione il tipo e i mezzi di spedizione. 4.3 A partire dall’aggiudicazione l’oggetto dell’asta è in giacenza per conto e a rischio dell’acquirente presso la casa d’aste, che ha il diritto, ma non l’obbligo, di stipulare un’assicurazione o prendere altre misure per proteggerne il valore. La casa d’aste ha il diritto di mettere in deposito l’oggetto presso un terzo per conto dell’acquirente; se l’oggetto è in magazzino presso la casa d’aste, questa può esigere il pagamento di un diritto di deposito di uso comune (oltre alle spese di gestione).
5. Prezzo d’acquisto / Scadenza / Imposte
5.1 Il prezzo d’acquisto è dovuto all’aggiudicazione (in caso di vendita dell’invenduto, cfr. punto 3.7, all’accettazione dell’offerta da parte della casa d’aste). Le fatture emesse durante e subito dopo l’asta sono soggette a verifica salvo errori. 5.2 I pagamenti dell’acquirente vanno fatti di norma solo tramite bonifico bancario al conto della casa d’aste da lei indicato. L’effetto d’adempimento del pagamento si verifica solo con l’accredito definitivo sul conto della casa d’aste.

Tutte le spese e imposte del bonifico (comprese le spese bancarie detratte alla casa d’aste) sono a carico dell’acquirente nella misura consentita dalla legge e se non rientrano nel divieto secondo il § 270a del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzesbuch, BGB).
5.3 La vendita, a seconda di quanto stabilito dal depositante, avviene con tassazione ordinaria o secondo il regime del margine. Il tipo di tassazione può essere richiesto prima dell’acquisto. 5.4 Sovrapprezzo per l’acquirente 5.4.1 Gli oggetti senza un contrassegno particolare nel catalogo sono soggetti a tassazione secondo il regime del margine.

In caso di tassazione secondo il regime del margine viene riscossa la seguente provvigione per ciascun singolo oggetto:

- Prezzo d’aggiudicazione fino a 200.000 euro: provvigione del 32%.
- Per la parte del prezzo d’aggiudicazione superiore a 200.000 euro si calcola una provvigione del 27%, che viene aggiunta a quella relativa alla parte del prezzo d’aggiudicazione fino a 200.000 euro.
- Il prezzo d’acquisto comprende l’imposta sul valore aggiunto in vigore in quel momento, attualmente il 19%.
5.4.2 Gli oggetti contrassegnati con una “N” nel catalogo sono stati importati nell’UE per la vendita. Questi oggetti vengono offerti con tassazione secondo il regime del margine. Per questi oggetti viene riscossa oltre alla provvigione la tassa d’importazione anticipata dalla casa d’aste, attualmente pari al 7% dell’importo della fattura. 5.4.3 Per gli oggetti contrassegnati con una “R” nel catalogo viene eseguita la tassazione ordinaria. Conformemente a quanto sopra, il prezzo d’acquisto è composto dal prezzo d’aggiudicazione e una provvigione per ciascun oggetto, riscossa come segue:

- Prezzo d’aggiudicazione fino a 200.000 euro: provvigione del 25%.

- Per la parte del prezzo d’aggiudicazione superiore a 200.000 euro viene riscossa una provvigione del 20%, che viene aggiunta a quella relativa alla parte del prezzo d’aggiudicazione fino a 200.000 euro.

- Per la somma di aggiudicazione e provvigione viene riscossa l’imposta sul valore aggiunto di legge, attualmente il 19%. Un’eccezione è costituita dai libri stampati, a cui viene aggiunta l’imposta sul valore aggiunto al tasso ridotto del 7%.

Per le imprese che hanno diritto alla ritenuta d’acconto si può applicare la tassazione ordinaria.
5.5 Diritto di seguito

Per le opere originali di arti figurative e fotografie di artisti viventi o deceduti da meno di 70 anni soggette al diritto di seguito, in tutti i casi suddetti viene riscossa in aggiunta, a liquidazione della compensazione del diritto di seguito dovuto dalla casa d’aste ai sensi del § 26 della legge tedesca sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz, UrhG), una compensazione del diritto di seguito con le percentuali indicate nel § 26 2° comma UrhG, che attualmente sono le seguenti:
4 per cento della parte del ricavo della vendita da 400,00 euro a 50.000 euro, un altro 3 per cento della parte del ricavo della vendita da 50.000,01 a 200.000 Euro, un altro 1 per cento della parte del ricavo della vendita da 200.000,01 a 350.000 Euro, un altro 0,5 per cento della parte del ricavo della vendita da 350.000,01 a 500.000 euro e un altro 0,25 per cento della parte del ricavo della vendita superiore a 500.000 euro.
L’importo complessivo della compensazione del diritto di seguito derivante da una rivendita è pari al massimo a 12.500 euro.
5.6 Le forniture d’esportazione in paesi dell’UE sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto presentando il numero di partita IVA. Le forniture d’esportazione in paesi terzi (al di fuori dell’UE) sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto: se gli oggetti acquistati all’asta vengono esportati dall’acquirente, l’imposta sul valore aggiunto gli viene rimborsata non appena presenta alla casa d’aste la prova dell’esportazione.
6. Pagamento anticipato, riserva della proprietà
6.1 La casa d’aste non è obbligata a consegnare l’oggetto dell’asta prima del pagamento di tutti gli importi dovuti dall’acquirente. 6.2 La proprietà dell’oggetto acquistato passa all’acquirente solo dopo il pagamento completo dell’importo della fattura dovuto. Qualora l’acquirente abbia già rivenduto l’oggetto acquistato in un momento in cui non ha ancora pagato in tutto o in parte l’importo della fattura della casa d’aste, l’acquirente cede alla casa d’aste tutti i diritti derivanti da questa rivendita fino all’importo della fattura non ancora pagato. La casa d’aste accetta questa cessione. 6.3 Se l’acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che alla stipulazione del contratto d’acquisto agisce nell’esercizio della sua attività professionale commerciale o autonoma, la riserva della proprietà permane anche per i crediti della casa d’aste nei confronti dell’acquirente derivanti dal rapporto commerciale in corso e per altri oggetti venduti all’asta fino al saldo dei crediti che spettano alla casa d’aste in relazione all’acquisto.
7. Diritto di compensazione e di ritenzione
7.1 L’acquirente potrà fare una compensazione nei confronti della casa d’aste solo con crediti indiscussi o accertati con passaggio in giudicato. 7.2 Sono esclusi diritti di ritenzione dell’acquirente. I diritti di ritenzione dell’acquirente che non è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB sono esclusi solo nella misura in cui non si basano sul medesimo rapporto contrattuale.
8. Ritardo di pagamento, recesso, diritti della casa d’aste al risarcimento
8.1 Se l’acquirente è in ritardo con un pagamento, la casa d’aste potrà esigere interessi di mora nella misura del tasso d’interesse di uso bancario per i crediti in conto corrente aperti, salvo ulteriori rivendicazioni, come minimo nella misura dell’interesse di mora di legge in quel momento secondo i §§ 288, 247 BGB. Con l’entrata in mora tutti i crediti della casa d’aste maturano immediatamente. 8.2 Se la casa d’aste, invece della prestazione, esige un risarcimento del danno per il pagamento ritardato e l’oggetto viene venduto un’altra volta all’asta, i diritti dell’acquirente originario derivanti dall’aggiudicazione precedente decadono e lui è responsabile per il danno risultante, p. es. spese di magazzinaggio, perdita e mancato guadagno. Non ha alcun diritto a un ricavo maggiore eventualmente realizzato nella nuova vendita all’asta e non viene ammesso a fare un’altra offerta. 8.3 L’acquirente dovrà ritirare il suo acquisto senza indugio presso la casa d’aste, entro e non oltre 8 giorni dopo l’aggiudicazione. Qualora l’acquirente cada in mora riguardo a quest’obbligo e non effettui il ritiro nonostante la fissazione infruttuosa di un termine oppure rifiuti seriamente e definitivamente il ritiro, la casa d’aste potrà recedere dal contratto ed esigere il risarcimento dei danni, con la condizione che potrà vendere all’asta un’altra volta l’oggetto e far valere il suo diritto al risarcimento nello stesso modo come in caso di ritardo nel pagamento dell’acquirente, senza che l’acquirente abbia diritto a un ricavo maggiore derivante dalla nuova vendita all’asta. L’acquirente in mora dovrà inoltre risarcire adeguatamente tutte le spese di riscossione causate dalla mora. 8.4 La casa d’aste ha il diritto di recedere dal contratto se dopo la stipulazione del contratto si scopre che non ha o non aveva il diritto di eseguire il contratto a causa di una disposizione di legge o delle autorità, o si scopre che sussiste una giusta causa che rende irragionevole per la casa d’aste l’esecuzione del contratto, anche tenendo in considerazione le legittime esigenze dell’acquirente. Si ha una tale giusta causa, in particolare, in presenza di indizi della fattispecie secondo il § 1 1°o 2° comma ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro o in caso di pubblicazione mancante, non veritiera o incompleta dell’identità e del contesto economico dell’operazione ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro, nonché in caso di collaborazione insufficiente all’adempimento degli obblighi conseguenti alla legge tedesca sul riciclaggio di denaro, indipendentemente se in relazione all’acquirente o al depositante. La casa d’aste cercherà senza indugio colposo un chiarimento non appena avrà preso conoscenza di circostanze che danno diritto al recesso.
9. Garanzia
9.1 Tutti gli oggetti messi all’asta possono essere visionati ed esaminati prima dell’asta. Si tratta di oggetti usati, che vengono aggiudicati senza responsabilità della casa d’aste per vizi della cosa e con l’esclusione di qualsiasi garanzia. La casa d’aste si impegna però verso l’acquirente, in caso di vizi della cosa che annullano o riducono in misura non irrilevante il valore o l’idoneità dell’oggetto e che l’acquirente fa valere nei suoi confronti entro 12 mesi dall’aggiudicazione, a cedere all’acquirente i diritti risultanti nei confronti del depositante oppure, qualora l’acquirente non accetti l’offerta di cessione, a far valere personalmente tali diritti nei confronti del depositante. Nel caso che la casa d’aste si rivalga con successo sul depositante, la casa d’aste verserà all’acquirente la somma ottenuta, esclusivamente fino all’importo del prezzo d’aggiudicazione, contestualmente alla restituzione dell’oggetto. L’acquirente non ha l’obbligo nei confronti della casa d’aste di restituire l’oggetto se la casa d’aste, nel quadro delle rivendicazioni fatte valere verso il depositante o un altro avente diritto, non ha l’obbligo di restituire l’oggetto. Questi diritti (cessione o rivalsa sul depositante e versamento del ricavo) spettano all’acquirente solo se ha interamente pagato la fattura della casa d’aste. Per l’efficacia dell’esercizio di un diritto nei confronti della casa d’aste per un vizio della cosa è necessario che l’acquirente presenti una perizia di un perito riconosciuto (o dell’autore del catalogo ragionato, o una dichiarazione dell’artista stesso o della fondazione dell’artista) che dimostra il vizio. L’acquirente resta obbligato a versare la provvigione come compenso del servizio. 9.2 Le cose usate vengono vendute in un’asta pubblica a cui l’offerente/acquirente può partecipare personalmente. Se l’offerente/acquirente è allo stesso tempo un consumatore ai sensi del § 13 BGB si fa notare esplicitamente quanto segue:
Dato che acquista in un’asta aperta al pubblico ai sensi del § 312g 2° comma n. 10 BGB un’opera d’arte, che rappresenta una cosa usata, le disposizioni sull’acquisto di beni di consumo, ovvero le norme dei §§ 474 segg. BGB, non trovano applicazione per questo acquisto.
Per “asta aperta al pubblico” ai sensi del § 312g 2° comma n. 10 BGB si intende una forma di commercializzazione in cui il venditore offre merci o servizi a consumatori che sono presenti personalmente, o a cui viene concessa la possibilità di esserlo, con una procedura trasparente eseguita dalla casa d'aste e basata su offerte d’acquisto concorrenti, in cui l’offerente che ha ottenuto l’aggiudicazione ha l’obbligo di acquistare la merce o il servizio. Dato che la possibilità di essere personalmente presenti è sufficiente per l’eccezione di cui al § 474 2° comma, seconda frase BGB, non è rilevante che uno o più consumatori abbiano effettivamente partecipato alla vendita all’asta. Pertanto anche l’asta tramite una piattaforma online va vista come un’asta aperta al pubblico se è garantito che i consumatori possano essere presenti personalmente.
In particolare le esclusioni e limitazioni di responsabilità elencate nelle presenti condizioni valgono di conseguenza anche nei confronti di un consumatore.
9.3 Le descrizioni e illustrazioni mostrate nei cataloghi secondo scienza e coscienza, nonché le presentazioni in altri media della casa d’aste (Internet, altre pubblicità ecc.), non fondano una garanzia e non sono caratteristiche concordate per contratto ai sensi del § 434 BGB, ma servono solo a informare l’offerente/acquirente, a meno che la casa d’aste non si assuma esplicitamente e per iscritto una garanzia per la corrispondente qualità o caratteristica. Questo vale anche per le expertise. Le stime indicate nel catalogo e nelle descrizioni in altri media (Internet, altre pubblicità ecc.) servono solo come indizi del valore di mercato degli oggetti da vendere all’asta, senza garanzia che siano esatte. L’esistenza della perizia della casa d’aste non costituisce come tale una qualità o caratteristica dell’oggetto in vendita. 9.4 In alcune aste (in particolare nel caso di aste dal vivo supplementari) si possono avere riproduzioni video o digitali degli oggetti messi all’asta. La riproduzione delle immagini può dare origine da sola a errori nella rappresentazione delle misure, della qualità, della colorazione e di altro tipo. La casa d’aste non può assumersi nessuna garanzia e nessuna responsabilità a tale riguardo. Il punto 10 vale per analogia.
10. Responsabilità
Sono esclusi tutti i diritti dell’acquirente al risarcimento dei danni nei confronti della casa d’aste, dei suoi rappresentanti legali, dipendenti, ausiliari e commessi, qualunque sia il motivo giuridico e anche in caso di recesso della casa d’aste secondo il punto 8.4. Questo non vale per i danni basati su un comportamento con dolo o colpa grave della casa d’aste, dei suoi rappresentanti legali o ausiliari. L’esclusione della responsabilità non vale inoltre nel caso d’assunzione di una garanzia o di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, ma in quest’ultimo caso il suo importo è limitato ai danni tipici del contratto e prevedibili alla stipulazione del contratto. Resta invariata la responsabilità della casa d’aste per i danni causati dalla morte o da lesioni personali o i danni alla salute.
11. Protezione dei dati personali
Si fa esplicito riferimento alle disposizioni della casa d’aste sulla protezione dei dati personali in vigore in quel momento. Queste disposizioni sono pubblicate nel rispettivo catalogo d’asta, in un avviso esposto nella sala d’asta e in Internet sul sito www.kettererkunst.info/protezione-dati/index.php. Queste disposizioni sono componenti sostanziali del contratto e formano la base di ogni contatto commerciale, anche nella fase d’avviamento.
12. Disposizioni finali
12.1 Le informazioni date per telefono dalla casa d’aste durante o subito dopo l’asta sulle pratiche relative, in particolare le aggiudicazioni e i rispettivi prezzi, sono vincolanti solo se confermate per iscritto. 12.2 Gli accordi accessori verbali richiedono la forma scritta per essere efficaci. Questo vale anche per la deroga al requisito della forma scritta. 12.3 Nei rapporti commerciali con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico viene inoltre concordato che il luogo d’esecuzione e il foro competente è Monaco di Baviera. Inoltre Monaco di Baviera è sempre il foro competente se l’acquirente non ha un foro generale in Germania. 12.4 Per le relazioni giuridiche tra la casa d’aste e l’offerente/acquirente vale il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili. 12.5 Procedura di conciliazione delle controversie
La casa d’aste non ha aderito volontariamente o per obbligo di legge a una procedura di conciliazione delle controversie (p. es. art. 36 1° comma della legge sulla conciliazione di controversie con i consumatori (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG)) avanti a un ufficio di conciliazione e quindi non è disposta a partecipare a una tale procedura.
12.6 Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni d’asta siano o divengano inefficaci, questo fatto non pregiudica la validità delle disposizioni restanti. Vale il § 306 2° comma BGB. 12.7 Le presenti condizioni d’asta comprendono una versione in tedesco e una in inglese. La versione normativa è sempre quella tedesca; inoltre il significato e l’interpretazione dei concetti utilizzati nelle presenti Condizioni d’asta dipendono esclusivamente dal diritto tedesco. (Versione: 06/2022)