Condizioni di consegna di Ketterer Kunst GmbH Amburgo
1. NOZIONI GENERALI 1.1 La casa d’aste ha il diritto di offrire all’asta gli oggetti elencati nella lista allegata (allegato) in tutto o in parte in un evento d’asta della casa d’aste (anche in un’asta dal vivo = con la partecipazione in aggiunta di offerenti via Internet) o anche online in un’asta solo via Internet che termina allo scadere del tempo stabilito (in seguito: asta via Internet). La vendita all’asta dell’oggetto si svolge nel caso di un’asta via Internet nelle piattaforme Internet onlineonly.kettererkunst.de/com oppure www.fine-art-auctions.de/com. Nel caso di un evento d’asta della casa d’aste che non è un’asta via Internet, valgono senza limitazioni le norme seguenti, a eccezione delle norme specificamente correlate a una tale asta via Internet. In caso di vendita degli oggetti in un’asta via Internet valgono i punti seguenti, se non sono espressamente contrassegnati con la denominazione “V”, nonché il punto specifico 12. 1.2 La casa d’aste viene incaricata dal depositante (= committente) di vendere gli oggetti elencati nella lista allegata (allegato) conformemente alle Condizioni d’asta in vigore in quel momento, che sono entrambe componenti del presente contratto, a nome proprio e per conto del committente (commercio su commissione) in un’asta in una sala d’aste, oppure a offrirli in un’asta via Internet (cfr. punto 12), in cui trovano applicazione le Condizioni contrattuali generali per l’acquisto sul sito onlineonly.kettererkunst.de/com o www.fine-art-auctions.de/com, che in questo caso sono anch’esse componenti del presente contratto. Il motivo della vendita all’asta è la vendita volontaria. 1.3 La vendita all’asta viene fatta da un banditore in possesso d’autorizzazione a vendere all’asta; spetta alla casa d’aste stabilire questa persona. La casa d’aste o il banditore ha il diritto di nominare rappresentanti adatti ai sensi del § 47 del codice tedesco delle attività artigianali, commerciali e industriali (Gewerbeordnung, GewO), che eseguono la vendita all’asta. Diritti derivanti dalla vendita all’asta e ad essa relativi sussistono solo verso la casa d’aste. 1.4 La data precisa dell’asta o delle aste ulteriori, qualora l’oggetto o gli oggetti non venga(no) venduto/i nella prima asta, verrà resa nota al committente in tempo utile dalla casa d’aste con l’invio del catalogo, per telefono, per iscritto, via fax, via e-mail o con una comunicazione in Internet (V). 1.5 Il committente assicura di essere il proprietario autorizzato a disporre degli oggetti da mettere all’asta o di avere altrimenti il diritto di agire a nome proprio per il proprietario autorizzato a disporre o a nome altrui come suo mandatario. Ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro (Geldwäschegesetz, GwG) il committente ha l’obbligo di presentare una prova adeguata, p. es. una procura originale del proprietario autorizzato a disporre. Inoltre la casa d’aste ha l’obbligo ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro di identificare il committente o eventualmente il proprietario, nonché l’“avente diritto economico” ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro, allo scopo dell’esecuzione dell’incarico, e inoltre di registrare e conservare le indicazioni ricevute e le informazioni acquisite; il committente ovvero il proprietario autorizzato a disporre ha l’obbligo di collaborare e in particolare di presentare i documenti di legittimazione necessari sulla scorta di un passaporto, una carta d’identità o un documento sostitutivo tedesco o ammesso o riconosciuto in base a disposizioni di diritto estero. La casa d’aste ha il diritto di farne una copia o una riproduzione di altro tipo su un supporto (scan, file immagine ecc.) nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Nel caso di persone giuridiche o società di persone va presentata la visura camerale del registro delle imprese o delle cooperative o un estratto di un registro o elenco ufficiale paragonabile. Il committente assicura che i documenti di legittimazione sono autentici, le informazioni da lui date a questo scopo sono vere e lui o chi viene rappresentato da lui è l’“avente diritto economico” ai sensi del § 3 GwG.
1.6 Qualora l’oggetto da mettere all’asta sia stato al di fuori della Germania dopo il 31 dicembre 1992, il committente assicura che era stata concessa dal paese in questione un’autorizzazione all’esportazione o che tale autorizzazione non era necessaria. Il committente assicura di avere rispettato le disposizioni di legge in tutte le esportazioni e importazioni e di non essere a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge nelle precedenti esportazioni e importazioni. 1.7 Il committente, se non l’ha ancora fatto, consegnerà senza indugio dopo la firma del presente contratto gli oggetti da mettere all’asta a proprio rischio e per proprio conto alla casa d’aste, che li custodirà gratuitamente fino all’esecuzione dell’asta o di una vendita privata, al massimo fino alla scadenza del termine risultante dal punto 7.1. 1.8 Il committente concede alla casa d’aste o a fotografi, agenzie ecc. da lei incaricati il diritto di fotografare gli oggetti consegnati, di memorizzare e riprodurre queste immagini e di pubblicarle in un catalogo d’asta e/o in altri media adatti (p. es. Internet e altri). Il committente rinuncia a far valere i diritti d’immagine o altri diritti di tutela nei confronti della casa d’aste e verso terzi. Questo vale anche in caso di disdetta o di fine del contratto in altro modo. 1.9 Qualora dopo la stipulazione del contratto di consegna si accerti o si abbia il sospetto che l’opera consegnata non sia autentica, il depositante non sia il proprietario o non sia autorizzato a disporne, ci siano altri diritti di terzi all’oggetto o dei motivi che inducono la casa d’aste a rinunciare alla vendita all’asta (p. es. divieti di legge) o si abbiano dubbi giustificati in relazione alla legge tedesca sul riciclaggio di denaro, la casa d’aste non è obbligata a rilevare l’opera nella vendita all’asta. In tal caso la casa d’aste avrà il diritto di disdire il contratto di consegna per giusta causa con effetto immediato ai sensi del punto 9.2. In ogni caso spetta alla casa d’aste il rimborso delle spese di cui al punto 4.4 nei confronti del committente. Sono fatte salve ulteriori rivendicazioni della casa d’aste risultanti da quanto sopra. 1.10 Il committente riceve una copia del presente contratto. 2. ASSICURAZIONE / RESPONSABILITÀ DELLA CASA D'ASTE 2.1 Gli oggetti consegnati sono assicurati dopo la consegna contro gli incendi, i danni alle condotte d’acqua, la rottura, i casi di forza maggiore, il furto e il trasporto nel quadro della copertura assicurativa generale della casa d’aste, nella misura in cui l’assicurazione viene stipulata dalla casa d’aste o dai suoi collaboratori, dietro pagamento dell’1% del prezzo d’aggiudicazione, del limite in caso di mancata vendita, del prezzo di liquidazione nelle aste via Internet (v. definizione al punto 4.1) o del prezzo di vendita minimo concordato in caso di mancata vendita nelle aste via Internet, ogni volta con l’aggiunta dell’imposta sul valore aggiunto di legge. Le cornici sono esplicitamente escluse. 2.2 La casa d’aste ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione supplementare solo su richiesta scritta. Le spese vanno rimborsate dal committente. 2.3 La casa d’aste è responsabile verso il committente per i danni agli oggetti consegnati solo nella misura in cui avviene una liquidazione del danno da parte dell’assicurazione. L’importo della prestazione assicurativa dipende dal prezzo minimo d’aggiudicazione/di vendita concordato con il committente. La casa d’aste ha il diritto di detrarre dalla somma da rimborsare un compenso da calcolare in base ai punti 4.1 e 4.2. 2.4 Sono esclusi ulteriori diritti del committente nei confronti della casa d’aste, dei suoi rappresentanti legali, dipendenti, ausiliari e commessi, qualunque sia il motivo giuridico. Questo non vale per i diritti del committente al risarcimento dei danni basati su un comportamento con dolo o colpa grave della casa d’aste, dei suoi rappresentanti legali o ausiliari. L’esclusione della responsabilità non vale inoltre nel caso d’assunzione di una garanzia o di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, ma in quest’ultimo caso il suo importo è limitato ai danni tipici del contratto e prevedibili alla stipulazione del contratto. Resta invariata la responsabilità per i danni causati dalla morte o da lesioni personali o i danni alla salute. 3. STIMA / PREZZO MINIMO D’AGGIUDICAZIONE / AGGIUDICAZIONE CON RISERVA 3.1 Gli oggetti da mettere all’asta (anche nelle aste via Internet) vengono stimati dalla casa d’aste. Le stime fissate dalla casa d’aste sono indicate nel catalogo (V). 3.2 Il prezzo minimo d’aggiudicazione da ottenere nell’asta è di norma l’80% della stima, se non è stato concordato per iscritto con il committente un prezzo minimo d’aggiudicazione più alto (V). I prezzi limite in valute diverse dall’euro (€) verranno convertiti al corso di cambio nel giorno dell’asta, o della vendita in caso di vendita dell’invenduto secondo il punto 6 (V). 3.3 Se il prezzo minimo d’aggiudicazione non viene raggiunto, la casa d’aste può aggiudicare l’oggetto con riserva (V). In questo caso l’offerente è vincolato alla sua offerta d’acquisto per 4 settimane dal giorno dell’aggiudicazione (V). La casa d’aste avviserà il committente dell’aggiudicazione con riserva, se non può ottenere in altro modo il prezzo minimo d’aggiudicazione (V). Se la presa di posizione del committente non arriva alla casa d’aste in tempo utile prima della scadenza dell’offerta d’acquisto, tutti gli svantaggi, compreso il mancato perfezionamento del contratto, passano a carico del committente (V). La casa d’aste comunicherà al committente la data di scadenza dell’offerta d’acquisto (V). 3.4 La casa d’aste ha il diritto di aggiudicare con riserva anche per giusta causa (p. es. rapporti di proprietà non chiariti o questioni sull’autenticità) (V). Questa riserva potrà essere annullata dalla casa d’aste anche senza la collaborazione del committente (V). 3.5 Le parti contraenti possono anche concordare un’asta senza prezzo minimo d’aggiudicazione in deroga al punto 3.2 (V). 3.6 Prima di ciascuna nuova asta in cui si offre un oggetto, le parti contraenti si metteranno d’accordo tempestivamente su un nuovo prezzo minimo d’aggiudicazione (V). In questo caso le condizioni d’asta resteranno in vigore invariate (V). Nel caso che non si raggiunga un accordo in materia, entrambe le parti avranno un diritto di disdetta straordinario ai sensi del punto 9.2 seconda frase (V). Per le aste via Internet vale esplicitamente il punto 12.4. 4. COMPENSO / COMPENSO PER IL DIRITTO DI SEGUITO / ALTRE SPESE 4.1 In seguito il prezzo d’aggiudicazione è definito come il prezzo pagato dall’aggiudicatario in un’asta/incanto classica o una vendita dell’invenduto senza la provvigione (il cosiddetto sovrapprezzo). Il prezzo di liquidazione è il prezzo pagato dall’acquirente in un’asta via Internet senza la provvigione (il cosiddetto sovrapprezzo). Il prezzo d’acquisto che ogni offerente può vedere per la rispettiva offerta via Internet non è identico al prezzo di liquidazione, determinante tra depositante e casa d’aste. La provvigione per l’acquirente è di norma del 23%. Sono fatti salvi cambiamenti in singoli casi. Se è dovuta, va aggiunta ogni volta l’imposta sul valore aggiunto di legge nella percentuale in vigore in quel momento, attualmente il 19%. 4.2 La casa d’aste riceve dal committente per la sua attività un compenso calcolato come segue:
- Aggiudicazione/prezzo di liquidazione fino a 3.000 €: 30% di questo prezzo.
- Aggiudicazione/prezzo di liquidazione da 3.001 € a 10.000 €: in più il 20% di questa parte.
- Aggiudicazione/prezzo di liquidazione oltre 10.000 €: in più il 15% di questa parte.
(Esempio: aggiudicazione = 25.000 €, compenso di 4.400 € (750 € per la parte dell’aggiudicazione fino a 3.000 €, 1.400 € per la parte da 3.001 € a 10.000 € e 2.250 € per l’importo da 10.001 € in su)) 4.3 Il compenso secondo i punti 4.1 e 4.2 spetta alla casa d’aste anche se la vendita a un terzo non ha avuto luogo solo per un motivo nella persona del committente. 4.4 Inoltre la casa d’aste può esigere dal committente il rimborso delle spese per perizie, riparazioni e lavori di restauro che si rivelano necessari in relazione agli oggetti consegnati. Questo vale per analogia per le altre spese della casa d’aste a salvaguardia degli interessi del committente. Se queste spese superano nel singolo caso l’importo netto di 300 €, la casa d’aste informerà in anticipo il committente, se non c’è un pericolo imminente. Il committente dovrà compensare le illustrazioni nel catalogo degli oggetti consegnati con un importo netto da 50 € a 600 € per ciascun oggetto (a seconda delle dimensioni), da 20 € a 30 € per ciascun oggetto da vendere in aste via Internet. A questi importi va aggiunta anche qui l’imposta sul valore aggiunto di legge in vigore in quel momento, attualmente il 19%, se dovuta. 4.5 Inoltre la casa d’aste potrà detrarre nei confronti del committente importi forfettari per ciascun oggetto consegnato per le proprie spese. Si tratta di 150 € netti per ciascuna di queste attività: expertise, restauro, incorniciatura e trasporto, e quindi al massimo di 600 € per ogni opera consegnata. A questi importi va aggiunta l’imposta sul valore aggiunto di legge in vigore in quel momento, se dovuta. 4.6 I diritti fissati nei punti 4.4 e 4.5 spettano alla casa d’aste come indennità per le spese in misura corrispondente anche nel caso che gli oggetti consegnati non siano venduti né all’asta, né in una vendita dell’invenduto secondo il punto 6, né in un’asta via Internet. 5. PREZZO D’ACQUISTO / SCADENZA 5.1 La casa d’aste si impegna a trasmettere al committente un rendiconto scritto entro e non oltre 4 settimane dopo l’asta o la vendita dell’invenduto, purché l’oggetto sia stato venduto. La casa d’aste potrà detrarre dal prezzo d’aggiudicazione/liquidazione rilevante (cfr. punto 4.1) il suo compenso e tutte le spese che le vanno rimborsate. 5.2 Se il pagamento al committente avviene in una valuta diversa dall’euro (€), di norma vale il corso di cambio nel giorno dell’asta. Il pagamento potrà anche avvenire al corso di cambio in vigore il giorno in cui la casa d’aste avrà ricevuto il pagamento dell’acquirente/offerente. Di norma il pagamento viene versato su un conto nominato dal committente. Si può avere un pagamento in contanti solo fino all’importo massimo di 5.000,00 €. 5.3 L’importo da versare al committente in base al rendiconto è dovuto 7 settimane dopo l’asta o la vendita dell’invenduto, nella misura in cui è avvenuto il pagamento dell’acquirente/offerente alla casa d’aste. Se il pagamento dell’acquirente/offerente alla casa d’aste viene effettuato oltre 7 settimane dopo l’asta, l’importo da pagare in base al rendiconto è dovuto 1 settimana dopo l’accredito alla casa d’aste del ricavo dell’asta. Per le aste via Internet va osservato il punto 12.5. 5.4 Se la casa d’aste non riceve dall’acquirente il ricavo dell’asta, non è responsabile dell’adempimento dell’affare nei confronti del committente nemmeno se gli ha dato il nome dell’acquirente dopo l’indicazione dell’esecuzione o della mancata esecuzione dell’affare. La casa d’aste è però responsabile dell’adempimento dell’affare in tutti i casi in cui ha consegnato l’oggetto all’acquirente/offerente prima del pagamento integrale senza il consenso del committente. 5.5 Nel caso che nonostante un’aggiudicazione efficace non sia possibile esportare l’opera perché l’esportazione è stata vietata dalle autorità alla casa d’aste o al depositante, a scelta della casa d’aste si procederà alla rescissione del contratto di consegna o la casa d’aste, qualora il divieto d’esportazione sia stato o possa essere tolto, avrà il diritto di offrire l’opera in questione in una delle due aste successive alle condizioni del presente contratto d’asta. In caso di rescissione spetta alla casa d’aste il rimborso delle spese di cui ai punti 4.4 e 4.5 nei confronti del committente. 5.6 Se l’acquirente/offerente non adempie ai suoi obblighi di pagamento e/o ritiro, la casa d’aste avrà il diritto, ma non l’obbligo, di far valere i suoi diritti nei confronti dell’acquirente/offerente in via giudiziale o stragiudiziale incaricando un avvocato di sua fiducia. Se fa uso di questo diritto, il committente dovrà rimborsare le spese giudiziarie e legali non rimborsate dall’acquirente/offerente o da un’altra parte in causa. 5.7 Il committente può esigere che la casa d’aste gli ceda i diritti nei confronti di un acquirente/offerente in mora al pagamento del prezzo d’aggiudicazione o d’acquisto e al ritiro dell’oggetto acquistato all’asta, nella misura consentita dalla legge e in cui la casa d’aste non vuole far valere essa stessa i suoi diritti derivanti dall’asta. A scelta della casa d’aste, la cessione dei diritti nei confronti dell’acquirente/offerente avviene solo per l’importo del prezzo d’aggiudicazione senza la provvigione. In questo caso la casa d’aste mantiene nei confronti dell’acquirente/offerente tutti i diritti a far valere il suo diritto alla provvigione. La casa d’aste ha nei confronti del committente il diritto all’informazione in qualsiasi momento sull’andamento dell’esercizio di questi diritti. Il committente dovrà versare alla casa d’aste da eventuali incassi gli importi che le spettano secondo il presente contratto e sono dovuti immediatamente. Una cessione del prezzo d’aggiudicazione/d’acquisto, compresa la provvigione/il sovrapprezzo, avviene solo se il committente paga alla casa d’aste contestualmente alla cessione dei diritti il 50% dei compensi secondo il punto 4 e il 30% della provvigione/del sovrapprezzo. 6. VENDITA DELL’INVENDUTO (V) 6.1 Se gli oggetti consegnati non vengono aggiudicati nell’asta in cui sono stati chiamati o un’offerta d’acquisto accettata con riserva scade per la mancata revoca della riserva, la casa d’aste, senza obbligo di divenire attiva, ha il diritto di vendere gli oggetti con trattativa privata fino alla durata dell’offerta in un’asta successiva (cfr. punto 9.1) oppure, se quell’asta non si svolge o il committente ha esplicitamente consegnato gli oggetti solo per un’asta determinata, fino a una durata di 2 mesi dopo la fine dell’asta in cui sono stati chiamati. Questa vendita, a eccezione di un accordo secondo il punto 3.5, non può avvenire a un prezzo inferiore al prezzo minimo d’aggiudicazione/di vendita. 6.2 Se si arriva a stipulare un contratto d’acquisto, la casa d’aste potrà rivendicare il compenso secondo il punto 4.2 e il rimborso delle sue altre spese secondo i punti 4.4 e 4.5. 6.3 La vendita dell’invenduto è una parte dell’asta e quindi rientra nelle operazioni d’asta. Pertanto valgono anche per la vendita dell’invenduto le Condizioni d’asta, applicate in modo conforme al senso e per analogia. 7. RESTITUZIONE / FINE DEL CONTRATTO D’ASTA / DIRITTO DI RECESSO DELLA CASA D’ASTE 7.1 Gli oggetti invenduti andranno ritirati dal committente presso la casa d’aste entro 3 settimane dall’arrivo di una richiesta corrispondente. Dopo questo periodo potranno essere rispediti dalla casa d’aste. 7.2 Tutte le spedizioni di ritorno di oggetti avvengono a spese e a rischio del committente. 7.3 Se gli oggetti non vengono ritirati dal committente su richiesta della casa d’aste e non è possibile rispedirglieli, la casa d’aste avrà il diritto di esigere dal committente il rimborso delle spese di custodia. Sono fatti salvi il diritto della casa d’aste secondo il § 372 segg. BGB al deposito e alla vendita in danno degli oggetti che il committente non ha ritirato nonostante una richiesta, come pure eventuali rivendicazioni per il ritardo dell’accettazione. 7.4 A partire dal momento in cui si ha il ritardo dell’accettazione, il rischio di deterioramento e di perimento della cosa passa al committente, nella misura in cui il deterioramento o il perimento non è basato su dolo o colpa grave della casa d’aste, del suo rappresentante legale o del suo ausiliario. Il committente è a conoscenza del fatto che dopo la scadenza infruttuosa del termine secondo il punto 7.1 la cosa non è più assicurata presso la casa d’aste. 7.5 La casa d’aste potrà chiedere al committente di eseguire il ritiro secondo il punto 7.1 anche prima della scadenza del termine di cui al punto 6.1, se è del parere che entro quel termine non si possa trovare un acquirente degli oggetti per mezzo di una vendita dell’invenduto. 7.6 La casa d’aste ha il diritto di recedere dal contratto con l’aggiudicatario (acquirente) se dopo la stipulazione del contratto con lui si scopre che la casa d'aste non ha o non aveva il diritto di eseguire il contratto d’acquisto a causa di una disposizione di legge o delle autorità, o si scopre che sussiste una giusta causa che rende irragionevole per la casa d’aste l’esecuzione del contratto, anche tenendo in considerazione le legittime esigenze dell’acquirente. Si ha una tale giusta causa, in particolare, in presenza di indizi della fattispecie secondo il § 1 1° o 2° comma ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro o in caso di pubblicazione mancante, non veritiera o incompleta dell’identità e del contesto economico dell’operazione ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro, nonché in caso di collaborazione insufficiente all’adempimento degli obblighi conseguenti alla legge tedesca sul riciclaggio di denaro, indipendentemente se in relazione al committente o all’aggiudicatario. La casa d’aste cercherà senza indugio colposo un chiarimento non appena avrà preso conoscenza di circostanze che danno diritto al recesso.
In un caso del genere la casa d’aste non ha nessun obbligo dal contratto di commissione nei confronti del committente, a eccezione dell’obbligo di restituzione dell’opera consegnata al committente, nella misura in cui non vi si oppongono obblighi di legge o delle autorità e la casa d’aste è nuovamente in possesso dell’opera. Sono fatti salvi i diritti alle spese e al risarcimento dei danni nonché i diritti di ritenzione che ne derivano per la casa d’aste nei confronti del committente; questi diritti vanno rimborsati dal committente alla casa d’aste.
8. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE / ESONERO 8.1 Il committente è responsabile verso la casa d’aste, in particolare per tutti i vizi materiali e giuridici delle cose vendute all’asta. 8.2 Il committente esonera la casa d’aste da tutte le rivendicazioni fatte valere nei confronti della casa d’aste per qualsiasi motivo in occasione dell’asta o della vendita dell’invenduto in rapporto causale con l’oggetto/gli oggetti consegnati dal committente, nella misura in cui tali rivendicazioni non sono basate su una colpa della casa d’aste, del suo rappresentante legale o del suo ausiliario. L’esonero comprende sia l’adempimento di rivendicazioni motivate che la difesa contro rivendicazioni immotivate. 8.3 L’esonero si estende anche alla cessione del diritto di seguito di cui al § 26 1° comma della legge tedesca sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz, UrhG). Il committente è a conoscenza del fatto che la casa d’aste, secondo il § 26 5° comma UrhG, deve dire all’autore nome e indirizzo del committente su richiesta, fatta valere da una società di gestione dei diritti d’autore. 8.4 Si rimanda esplicitamente ai diritti della casa d’aste secondo il punto 9.6. 9. DISDETTA / RISARCIMENTO DEI DANNI / RIMBORSO DELLE SPESE 9.1 Il presente contratto vale di norma per più aste, altrimenti, se il committente ha indicato un’asta particolare nel contratto d’asta, solo per quell’asta. Se il contratto vale solo per un’asta determinata, fatta salva la disposizione al punto 7.5 non è possibile la disdetta ordinaria fino alla scadenza del termine di 2 mesi dopo la fine dell’asta in cui sono stati chiamati gli oggetti consegnati dal committente. Se il contratto vale per più aste, fatta salva la disposizione al punto 9.2 entrambe le parti non possono dichiarare una disdetta ordinaria fino al 31/12 dell’anno successivo alla stipulazione del contratto. Se anche in seguito non viene disdetto da nessuna parte, il contratto vale a tempo indeterminato fino alla disdetta. Se l’oggetto del contratto è già stato messo in un’asta nel momento in cui arriva la dichiarazione di disdetta del committente, la disdetta avrà efficacia solo se l’oggetto del contratto non è stato aggiudicato o venduto nell’asta via Internet. 9.2 Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento per giusta causa. Si ha per esempio una giusta causa in caso di mancato accordo su un nuovo prezzo minimo d’aggiudicazione secondo il punto 3.6. Vale come giusta causa per la casa d’aste, in particolare, la circostanza che dal suo punto di vista l’oggetto consegnato non può essere venduto all’asta secondo le direttive economiche del committente/depositante.
Se il committente disdice il contratto, dovrà rimborsare alla casa d’aste le spese ai sensi dei punti 4.4 e 4.5 in modo corrispondente al punto 4.6. Se la casa d’aste disdice il contratto, le spetta un compenso ai sensi del punto 4.2 se è stata indotta alla disdetta da un comportamento del committente in violazione del contratto. Se il prezzo d’aggiudicazione/di vendita per il calcolo del compenso secondo il punto 4.2 non è fissato per la mancanza di un’aggiudicazione/vendita, vale per analogia la disposizione del punto 9.3.
9.3 Se il committente disdice il presente contratto senza averne diritto secondo i punti 9.1 o 9.2, spetta alla casa d’aste un diritto al risarcimento dei danni nei confronti del committente, oltre al rimborso delle spese ai sensi dei punti 4.4 e 4.5. L’importo del danno va misurato secondo il mancato guadagno che la casa d’aste avrebbe ottenuto ai sensi del punto 4.2. Invece del prezzo d’aggiudicazione/di vendita vale come concordata per il calcolo del compenso la stima, ovvero il valore stimato medio nel caso di una stima compresa tra due valori. Se non era ancora stata fatta una stima, può essere fatta a posteriori dalla casa d’aste. Se il committente presenta opposizioni all’importo del valore stimato, la casa d’aste avrà il diritto di incaricare un perito indipendente di fare la stima.
Le spese relative saranno a carico della casa d’aste solo se il valore stimato dal perito è inferiore del 10% a quello stimato dalla casa d’aste. In caso contrario queste spese saranno a carico del committente. La casa d’aste potrà esigere dal committente la prestazione di una garanzia d’importo adeguato prima di incaricare il perito. Qualora la casa d’aste possa dimostrare un danno superiore al mancato guadagno, il committente sarà obbligato a risarcire questo danno.
9.4 Se il committente toglie dall’asta un’opera consegnata senza averne diritto, ha l’obbligo di risarcire alla casa d’aste il danno da lei subito. Questo diritto al risarcimento dei danni della casa d’aste è forfettario e il suo importo usuale nel ramo è il 12% del prezzo di chiamata prima della stampa del catalogo, il 18% tra la stampa e l’esposizione e il 24% per i lotti esposti. Nel caso di un’asta via Internet, il suo importo è il 12% della stima in conformità al punto 9.3 prima della collocazione su Internet e il 20% dopo la collocazione. 9.5 Viene consentito esplicitamente al committente di dimostrare che non si è verificato nessun danno o l’importo del danno è sostanzialmente minore. 9.6 Se dopo l’asta si accerta che l’opera non è autentica e per questa ragione si arriva alla rescissione del contratto d’acquisto con l’aggiudicatario dell’opera, spettano alla casa d’aste nei confronti del committente tutte le spese sostenute e da sostenere, anche se eventualmente il diritto dell’aggiudicatario, a causa di limitazioni della responsabilità della casa d’aste nei suoi confronti, per esempio nel diritto della garanzia, fosse escluso o limitato o non potesse essere fatto valere a causa di una possibile prescrizione o decadenza oppure di obiezioni o eccezioni paragonabili. Il committente è a conoscenza del fatto che la casa d’aste non deve far valere queste obiezioni o eccezioni nei confronti dell’aggiudicatario. Nel caso di una corrispondente rescissione con l’aggiudicatario, la casa d’aste può avere delle spese fino all’importo del prezzo d’acquisto oltre alla provvigione e alle spese accessorie (spese di trasporto, assicurazione, imposte), nonché le spese necessarie per esercitare un diritto o difendersi da rivendicazioni, e potrà esigere dal committente il rimborso di queste spese. 10. DATA DELL’ASTA / PERIODO DELL’ASTA (PER LE ASTE VIA INTERNET) 10.1 La casa d’aste può rimandare in tutto o in parte per giusta causa l’asta o un’altra asta o il periodo di un’asta (asta via Internet). In questo caso il contratto d’asta resta vincolante per le parti se l’asta viene effettuata entro il termine di 2 mesi, calcolati dalla data prevista in origine. Vale come giusta causa anche la cosiddetta forza maggiore. 10.2 Se l’asta non viene effettuata entro il termine indicato al punto 10.1, il contratto perde la sua validità. La casa d’aste mantiene però il suo diritto al rimborso delle sue spese ai sensi dei punti 4.5 e 4.6, a meno che il rinvio sia basato su un comportamento con dolo o colpa grave della casa d’aste, del suo rappresentante legale o del suo ausiliario. 10.3 La casa d’aste può disdire l’asta in tutto o in parte per giusta causa. Vale come giusta causa anche la cosiddetta forza maggiore. In questo caso la casa d’aste ha dei diritti nei confronti del committente solo nell’ambito del punto 4.4, a meno che la disdetta sia basata su un comportamento con dolo o colpa grave della casa d’aste, del suo rappresentante legale o del suo ausiliario. 11. VARIE 11.1 La compensazione di rivendicazioni della casa d’aste con crediti del committente nei confronti della casa d’aste è esclusa, se questi crediti non sono riconosciuti o accertati e passati in giudicato. Sono esclusi diritti di ritenzione del committente. I diritti di ritenzione del committente che non è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB sono esclusi solo nella misura in cui non si basano sul medesimo rapporto contrattuale. 11.2 Nei rapporti commerciali con imprese hanno validità esclusiva le presenti Condizioni di consegna e le Condizioni d’asta. Altre condizioni non diventano componenti del contratto nemmeno nel caso che la casa d’aste non faccia opposizione esplicita. 12. ASTA VIA INTERNET (ASTA CON SCADENZA) 12.1 Le disposizioni precedenti del presente contratto d’asta valgono in modo conforme al senso e con applicazione per analogia anche per l’asta solo via Internet (che non è un’asta dal vivo ai sensi del punto 1.1), se la singola disposizione non è contrassegnata con l’annotazione “V” o non si ha qui di seguito una deroga. Le disposizioni del punto 12 valgono esclusivamente per le cosiddette aste via Internet. 12.2 L’asta solo via Internet non è un’asta ai sensi del regolamento tedesco sulle aste commerciali (Versteigererverordnung, VerstV) e del § 156 BGB. Il committente conferma qui di essere a conoscenza delle Condizioni contrattuali generali per la vendita all’asta in Internet sul sito onlineonly.kettererkunst.de/com ovvero www.fine-art-auctions.de/com. 12.3 La casa d’aste ha il diritto di offrire l’oggetto nell’asta via Internet al prezzo minimo di vendita (offerta minima) indicato nell’allegato al contratto d’asta. I prezzi in valute diverse dall’euro (€) verranno convertiti al corso di cambio nel giorno dell’asta via Internet. Un’offerta minima inferiore è possibile con riserva dell’approvazione del committente. 12.4 Se non si trova nessun offerente per l’offerta minima secondo il punto 12.3, la casa d’aste potrà offrire l’oggetto in un’altra asta via Internet con un’offerta minima ridotta del 10%. Qualora non ci sia nessun offerente nemmeno a questa offerta minima, la casa d’aste avrà il diritto di offrire l’oggetto in altre aste via Internet con un’offerta minima ridotta del 10% dopo ogni asta, ma non inferiore al 50% del prezzo minimo di vendita concordato in origine. Le parti possono derogare a quanto sopra con un accordo scritto. 12.5 A completamento del punto 5.3, il pagamento al committente è dovuto solo se l’acquirente non revoca il contratto d’acquisto esercitando un diritto di revoca di legge, p. es. secondo i §§ 312d, 355 BGB, ovvero può essere richiesta al committente la restituzione di un pagamento già versato al committente, se l’acquirente revoca il contratto d’acquisto successivamente e legittimamente. 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Si fa esplicito riferimento alle disposizioni della casa d'aste sulla protezione dei dati personali in vigore in quel momento. Queste disposizioni sono pubblicate in Internet sul sito www.ketterer-rarebooks.com/privacypolicy/index.php. Queste disposizioni sono componenti sostanziali del contratto e formano la base di ogni contatto commerciale, anche nella fase d’avviamento. 14. DISPOSIZIONI FINALI 14.1 Per le relazioni giuridiche tra la casa d’aste e il committente vale il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili. 14.2 Nei rapporti commerciali con fondi speciali di diritto pubblico, commercianti e persone giuridiche di diritto pubblico viene concordato che il luogo d’esecuzione e il foro competente (comprese le azioni legali riguardanti assegni e cambiali) è Monaco di Baviera; questo vale anche se il committente non ha un foro generale in Germania. 14.3 Gli accordi accessori verbali richiedono la forma scritta per essere efficaci. Questo vale anche per la deroga al requisito della forma scritta. 14.4 Procedura di conciliazione delle controversie
La casa d’aste non ha aderito volontariamente o per obbligo di legge a una procedura di conciliazione delle controversie (p. es. art. 36 1° comma della legge tedesca sulla conciliazione di controversie con i consumatori (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG)) avanti a un ufficio di conciliazione e quindi non è disposta a partecipare a una tale procedura.
14.5 Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni di consegna siano o divengano inefficaci, questo fatto non pregiudica la validità delle disposizioni restanti. Vale il § 306 2° comma BGB. 14.6 Trovano applicazione integrativa nel rapporto contrattuale le disposizioni del codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch, HBG) sul commercio su commissione (§§ 383 segg. HGB). (Versione : 06/2022)